DURO COLPO ALL’STITUTO DEL FONDO PATRIMONIALE
Cattive novità sul fondo patrimoniale:
Si ai pignoramenti (primi fra tutti quelli del Fisco e di Equitalia) dei beni del fondo!
questo è l’orientamento dei Giudici attraverso le sentenze emanate.
Si va verso il tramonto di uno strumento che, per anni, ha consentito la protezione del patrimonio immesso nel fondo ovvero destinato ai bisogni della famiglia consentendo cosi al debitore di tutelare la casa dai pignoramenti del diverso creditore la cui obbligazione non fosse stata contratta per i bisogni della
famiglia;
Anche per i debiti derivanti dall’attività di impresa, il fondo patrimoniale è attaccabile senza bisogno di revocatoria: questo perché è vero che, secondo il codice civile [1], la casa inserita nel fondo può essere sempre pignorata – anche dopo cinque anni dalla sua costituzione – solo per quei debiti contratti per “bisogni della famiglia”, ma in tale categoria vanno fatte rientrare anche le obbligazioni che provengono dalla attività commerciale di famiglia. È quanto chiarito dalla Corte di Appello di Lecce con una recente sentenza che non fa che prendere atto del mutato indirizzo della Cassazione [2]. Ma procediamo con ordine e ricordiamo i principi cardine del Fondo Patrimoniale, per comprendere come la giurisprudenza stia ormai scardinando questo istituto e chi se ne era munito, credendo di mettere al riparo la casa e gli altri immobili di famiglia, ora potrebbe trovarsi privo di alcuna difesa.
Il fondo patrimoniale: cos’è?
Il fondo patrimoniale è una sorta di scudo che viene messo, generalmente, sugli immobili di proprietà di uno o di entrambi i coniugi sposati (non è possibile per conviventi). In tal modo, tutti i frutti che derivano dal fondo (ad esempio, l’affitto di una casa, ecc.) devono essere destinati ai bisogni della famiglia e a garantire alla stessa un futuro stabile. Con il fondo patrimoniale, i beni non cambiano titolarità e rimangono in capo al vecchio proprietario, ma con la differenza che i creditori non possono più ipotecarli o pignorarli. Salvo alcune eccezioni che vedremo qui di seguito.
Quando il fondo patrimoniale può essere aggredito?
Tre sono le ipotesi in cui la casa e gli altri immobili inseriti nel fondo patrimoniale possono essere aggrediti:
- se entro il primo anno dalla sua costituzione uno o più creditori iscrivono nei pubblici registri un pignoramento immobiliare, i beni inseriti nel fondo possono essere sempre aggrediti e messi in vendita all’asta, senza bisogno di un giudizio di revocatoria; in pratica, basta solo confrontare le date di iscrizione del fondo e del pignoramento e se tra le due non è passato più di un anno, il fondo è attaccabilissimo ed è come se non fosse mai stato costituito;
- nei primi cinque anni dalla sua costituzione il fondo patrimoniale può essere sempre oggetto di azione revocatoria, volta a renderlo inefficace e a pignorare gli immobili ivi inseriti. Chi agisce, però, deve provare che il fondo è stato costituito con l’intento di frodare i creditori: il che si dimostra agevolmente quando il debitore non ha altri beni utilmente pignorabili oltre a quelli protetti nel fondo. In pratica, il fatto che il debitore ha vincolato nel fondo i suoi beni di maggior valore è una valida prova del suo intento fraudolento;
- anche dopo i cinque anni, e senza limiti di tempo, possono ipotecare e pignorare i beni inseriti nel fondo i (soli) creditori sorti per debiti necessari a soddisfare i “bisogni della famiglia”. In questo caso, il fondo patrimoniale è attaccabile senza bisogno di revocatoria.
I debiti dell’azienda
L’ultimo dei tre punti appena visto è stato interpretato in modo così ampio dalla giurisprudenza da rendere il fondo patrimoniale pressoché inutile. Chi infatti credeva che per “esigenze familiari” dovessero intendersi solo quelle legate al sostentamento del coniuge e dei figli (spese scolastiche, imposte sulla casa, oneri condominiali, obbligazioni per l’acquisto di beni di primaria necessità, ecc.) si sbagliava di grosso e ora si trova tra le mani uno strumento – il fondo – che potrebbe non tutelarlo più. I giudici ritengono infatti che anche i debiti (in particolar modo quelli tributari) conseguenti all’esercizio dell’azienda rientrano tra le “esigenze familiari” e, come tali, consentono di attaccare il fondo patrimoniale senza limiti di tempo, anche dopo la scadenza dei termini per la revocatoria.
Se il creditore è Equitalia
I principi appena espressi valgono anche quando il creditore è Equitalia. L’Agente per la riscossione è legittimato ad agire contro la casa inserita nel fondo patrimoniale – benché sia scaduto il termine di cinque anni per la revocatoria – per recuperare le imposte evase nell’esercizio dell’attività aziendale: difatti, se è vero che, nel primo quinquennio, chiunque può far revocare il fondo quando costituito per frodare i creditori, è anche vero che dopo tale periodo gli immobili inseriti nel fondo restano comunque sempre pignorabili se il debito è sorto per esigenze familiari, con tali intendendosi anche quelle di natura fiscale (IVA, contributi previdenziali dovuti all’INPS e IRAP su tutte) legate all’attività d’impresa.
Via libera dunque a Equitalia che può pignorare l’immobile costituito nel fondo patrimoniale dei coniugi anche se i crediti tributari per i quali agisce il concessionario scaturiscono dall’attività imprenditoriale del marito o della moglie.
È vero: il fondo patrimoniale serve ad assicurare il tenore di vita che i coniugi hanno inteso attuare. Ma anche i risparmi che si ottengono non pagando tributi e contributi previdenziali, benché provengano dall’attività imprenditoriale, danno comunque luogo a debiti contratti per i bisogni familiari sui quali si riflettono. E altrettanto vale per le spese sostenute per potenziare la capacità lavorativa dei coniugi.
Ma allora da cosa tutela il fondo patrimoniale?
Solo i debiti contratti per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da intenti speculativi danno luogo a esborsi non rientranti nei “bisogni della famiglia” e, come tali, inopponibili al fondo patrimoniale, ma sempre a condizione che siano passati i cinque anni per l’azione revocatoria.
[1] Art. 170 cod. civ.
[2] C. App. Lecce, sent. n. 434/16.