IL TRUST PER IL PASAGGIO GENERAZIONALE DELL’AZIENDA DI FAMIGLIA O DEL PATRIMONIO NEUTRO FISCALMENTE E SOPRATTUTTO NON CONFLIGGENTE CON IL DIVIETO DEI PATTI SUCCESSORI

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IL PASSAGGIO GENERAZIONALE DELLE AZIENDE DI FAMIGLIA

 

Due istituti giuridici a confronto. Il patto di famiglia per l’impresa (Legge n. 55/2006) e Il trust di famiglia per l‘impresa (Legge n. 364/1989)

Il trasferimento dell’Azienda di Famiglia, inteso come passaggio della proprietà e del controllo da una generazione all’altra, rappresenta un evento importante della vita familiare e conseguentemente un evento cruciale della vita dell’azienda dal quale spesso dipende la sopravvivenza della medesima.

Gli imprenditori italiani over 60 rappresentano circa il 60% del totale universo aziende; ciò porta a ritenere che nei prossimi anni questi saranno impegnati necessariamente ad affrontare la vicenda del passaggio. Il 70% dei medesimi desidera far proseguire l’azienda di famiglia mentre la restante parte, non trascurabile, non intende cederne il comando, per tale intendendo la guida e la gestione.

Il dato preoccupante che deve far riflettere è la bassa percentuale, precipuamente il 25%, di sopravvivenza delle aziende che giungono alla seconda generazione di imprenditori con il 15% di queste, dato ancor più allarmante, che raggiunge la terza generazione. Fatto 100 quindi il totale delle aziende, 25 approdano alla seconda generazione e 3,75 alla terza.

Le cause di ciò che presiedono quindi a tali poco esilaranti risultati vanno indagate, analizzate e auspicabilmente risolte sia sotto l’aspetto socio-economico ma ancor più sotto quello giuseconomico oltre che tributario-fiscale, al fine di porvi rimedio mediante politiche di tutela e salvaguardia di queste aziende familiari, le quali, loro insieme,  rappresentano il fiore all’occhiello, ovvero il motore di sviluppo, di questo paese non a caso divenuto uno delle 5 economie più avanzate e potenti del mondo.

In considerazione di tali problematiche, la Raccomandazione della Commissione CE n. 94/1069 del 7 dicembre 1994 ha sollecitato gli Stati membri a razionalizzare le norme successorie che regolano il trasferimento delle imprese di piccole e medie dimensioni alla morte dell’imprenditore, nonché a predisporre le modalità necessarie a indurre l’imprenditore a preparare la sua successione finché è ancora in vita. Il tema è stato oggetto anche del Regolamento CE n. 70/2001 ed è stato affrontato a più riprese dal Comitato Economico Sociale Europeo, che ha fatto pressione sui Paesi membri tra l’altro per un alleggerimento della tassazione, attraverso il riesame dei regimi fiscali e la revisione delle tasse di successione che scoraggiano il processo successorio nell’impresa

Tanto, invero, è stato frutto di recepimento dal nostro paese con la introduzione del novellato dei “Patti di famiglia per l’impresa” dopo un lungo iter parlamentare dell’istituto, iniziato con una proposta di legge del lontano 1995, fino a giungere all’approvazione delle norme che lo regolano mediante l’introduzione nel Codice Civile degli artt. da 768-bis a 768-octies.

Giova ribadire a tal proposito che non sono mancate, come non mancano, critiche a tale istituto per le quali qualcosa andrebbe fatto alla luce dell’insuccesso causato da alcune criticità come meglio cercherò di esporre nel prosieguo.

Per far sì che si realizzi un passaggio di generazione aziendale si raccomanda la ponderazione delle opzioni giuridico-fiscali per individuare il più efficace e valido strumento negoziale consentito potendolo scegliere fra due distinti istituti: uno interno, di derivazione romanistica, appunto il richiamato “Patto di famiglia per l’impresa” regolato dalla Legge n. 55 del 2006, il quale, stante la natura statica dello stesso, non consente performance entusiasmanti adeguate presentando viepiù elementi di criticità di difficili soluzione a tratti insormontabili; l’altro, esterno di derivazione anglosassone, il “Trust di famiglia per l’impresa” regolato della Legge n. 364 del 16 ottobre 1989 di ratifica della Convenzione de l’Aja del 1985 sul riconoscimento del trust, il quale, stante la sua natura dinamica e polimorfica, non presenta affatto elementi di criticità ma addirittura di solvibilità e semplicità e, contrariamente alla staticità del Patto, consente performance di indiscussa efficacia.

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