CONVENZIONE ITALIA-SVIZZERA: QUALI PROSPETTIVE DOPO IL PROTOCOLLO DI MODIFICA?

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Fiscalità internazionale

E’ entrato in vigore il 13 luglio 2016, il Protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni che l’Italia ha sottoscritto con la Svizzera nel 2015. L’accordo, che accoglie i più recenti standard OCSE, sancisce l’avvio di relazioni tra i due Paesi improntate alla più ampia ed effettiva trasparenza in materia fiscale attraverso lo scambio di informazioni, con modalità automatica o spontanea, in relazione ai conti finanziari. Quali saranno le principali azioni da intraprendere per la normalizzazione dei rapporti tra i due Stati?

Il Protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera è entrato in vigore in seguito allo scambio degli strumenti di ratifica tra i due Governi.
Il primo marzo 2016, il Consiglio elvetico ha confermato quanto deliberato dal Consiglio nazionale nel dicembre 2015, il quale ha ratificato il Protocollo in commento. Quanto all’Italia, la ratifica ed esecuzione dell’accordo è stata autorizzata con legge 4 maggio 2016, n. 69, (pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 115 del 18 maggio 2016).
Per effetto dell’entrata in vigore del Protocollo, la Svizzera dovrebbe essere eliminata dalla black list italiana, basata esclusivamente sul criterio dello scambio di informazioni e relativa alla deducibilità di costi e spese, per essere equiparata ai Paesi white list, ai fini del regime di voluntary disclosure.
Con riferimento alla procedura di collaborazione volontaria, i Paesi black list che hanno sottoscritto un accordo con l’Italia per lo scambio di informazioni sono di fatto equiparati, sul piano sanzionatorio, ai Paesi white list.
Conseguentemente, non dovrebbero più trovare applicazione né il raddoppio dei termini per l’accertamento, né l’impianto sanzionatorio previsto per le violazioni relative agli obblighi di monitoraggio fiscale per attività patrimoniali e finanziarie detenute in Paesi black list.
Cooperazione in materia fiscale tra Italia e Svizzera

Con l’entrata in vigore del Protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni, i rapporti tra Italia e Svizzera sono improntati alla più ampia ed effettiva collaborazione in materia tributaria, in vista dell’obiettivo congiunto di contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale internazionale.
È stato, infatti, integralmente riscritto l’art. 27 della Convenzione, avente ad oggetto lo scambio di informazioni su richiesta tra i due Stati, il quale prevede, in conformità all’art. 26 del Modello OCSE, che le autorità competenti dei Paesi contraenti si scambiano le “informazioni verosimilmente rilevanti” per applicare le disposizioni convenzionali.
Nel nuovo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione si precisa che il riferimento alle informazioni “verosimilmente rilevanti” ha lo scopo di garantire uno scambio in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni (“fishing expedition”) o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile.
La “verosimile rilevanza” può essere soddisfatta sia in casi di richiesta di informazioni relative ad un singolo contribuente, sia nelle ipotesi di richiesta di informazioni riguardanti una pluralità di soggetti.
Il nuovo art. 27 precisa che lo scambio di informazioni su richiesta non può trovare limiti nel segreto bancario né uno Stato contraente può rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario.
Il Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione Italia-Svizzera fornisce indicazioni utili per l’applicazione delle nuove disposizioni e per un effettivo scambio di informazioni su richiesta. In particolare, si prevede che la richiesta di informazioni deve presentare i seguenti dati:
(i) l’identità della persona oggetto del controllo o dell’inchiesta;
(ii) il periodo di tempo oggetto della domanda;
(iii) la descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato richiesto;
(iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste;
(v) se sono noti, il nome e l’indirizzo del detentore presunto delle informazioni.
In conformità all’art. 26 del Modello OCSE, si precisa che lo Stato richiedente, prima di avanzare la richiesta all’altro Stato, deve utilizzare le fonti di raccolta delle informazioni contemplate dalla normativa interna, con la conseguenza che il ricorso all’altro Stato dovrà, a livello generale, rivestire carattere di eccezione.
Infine, si è stabilito che nel caso di scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Obiettivo della disposizione è di garantire a quest’ultimo una procedura regolare; essa non mira a ostacolare o ritardare indebitamente l’effettiva cooperazione tra i due Paesi.
Prospettive future

Il Protocollo in commento fissa esclusivamente le regole per lo scambio di informazioni su richiesta. Lo scambio automatico di informazioni relativo ai conti finanziari e lo scambio spontaneo di informazioni tra i due Stati contraenti dovranno costituire oggetto di strumenti giuridici separati.
Con riferimento particolare a queste ultime due forme di scambio di informazioni, si rileva che in data 23 febbraio 2015, le delegazioni italiana ed elvetica hanno sottoscritto, oltre al Protocollo di modifica della vigente Convenzione contro le doppie imposizioni, anche la “Roadmap on the way forward in fiscal and financial issues between Italy and Switzerland”, la quale delinea le principali azioni intraprese, o da intraprendere, per la “normalizzazione” dei rapporti tra i due Stati.
La Roadmap evidenzia che l’Italia e la Svizzera si impegnano ad adottare, in futuro, procedure di scambio automatico di informazioni, secondo i nuovi standard dell’OCSE, senza però indicare espressamente quando siffatto sistema di scambio automatico dei dati sarà introdotto.
La Roadmap precisa, altresì, che – in deroga al principio generale secondo cui uno Stato non può avanzare all’altro richieste indiscriminate aventi ad oggetto un’ampia platea di soggetti – sono ammesse richieste più generiche (“richieste di gruppo”), riferite ad un gruppo di contribuenti, possibili solo se l’Amministrazione richiedente riferisce nel dettaglio le ragioni che portano a ritenere che il gruppo di soggetti interessati pone criticità sul piano dell’evasione fiscale.
Il § 3 della Roadmap delinea altre azioni aggiuntive, da attuarsi con un ulteriore, diverso accordo, concernenti la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera. Esse riguardano:
– la riduzione delle aliquote previste dall’art. 10 per i dividendi (15%) e dall’art. 11 per gli interessi (12,5%);
– l’estensione dei benefici convenzionali ai fondi pensione con contribuzione obbligatoria;
– l’aggiornamento delle clausole anti abuso;
– l’introduzione di una clausola arbitrale, presumibilmente conforme a quanto delineato nell’art. 25 del Modello OCSE.
Nella Roadmap si propone anche la riforma del regime fiscale dei lavoratori frontalieri, prevedendo che l’imposta prelevata nello Stato dove la persona svolge la sua attività non possa eccedere il 70% dell’imposta che ordinariamente graverebbe su tale reddito.

Infine, sono affrontate le problematiche relative alle imprese localizzate a Campione d’Italia, il quale non fa parte del territorio IVA italiano a norma dell’art. 7 del DPR 633/1972. Tali imprese rimangono incise dall’IVA svizzera, senza possibilità di rimborso. Le due Amministrazioni finanziarie si impegnano a risolvere le suindicate criticità con azioni concrete e da determinarsi.