INNOVATIVO IL TRIBUNALE DI ANCONA IN TEMA DI TRUST

Riflessioni di una Ordinanza del Tribunale di Ancona in Volontaria G.

 Decisione del Tribunale_di Ancona del 25_1_2018  di volontaria giurisdizione

Innovativa, quanto attesa, la decisione di accoglimento, del Tribunale di Ancona del 25/1/2018 in volontaria giurisdizione, ad istanza del Trustee di un Trust testamentario.

L’agognata decisione di un Tribunale italiano, in volontaria giurisdizione, ad istanza del Trustee di un trust testamentario con la quale chiedeva prudentemente tanto l’autorizzazione di stare in giudizio di impugnazione testamentaria quanto il prelevamento dal trust fund delle spese legali giusta la prospettiva del Friendly propsective cost order[1], disponente l’istituzione di un trust, ad opera dell’esecutore testamentario, le cui regole di funzionamento tra l’altro prevedevano la decadenza di quei beneficiari (eredi legittimari) in disaccordo, ed allora, la quota loro spettante, sarebbe stata oggetto di conseguente devoluzione in beneficienza, apre definitivamente le porte dell’ordinamento italiano all’ingresso, a pieno titolo, dello strumento giuridico del trust dopo che la L. 112 del 22/6/2016, meglio nota con la locuzione “Dopo di noi” (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare), ne aveva conferito valenza ordinamentale rilevante di indiscusso pregio.

IL CASO

Tizio, dispone per testamento la istituzione di un trust interno patrimoniale testamentario, regolato dalla (TJL) Trust Jersey Law 1984, secondo la Convenzione de l’Aja, ad opera dell’esecutore testamentario, peraltro erede legittimario, e Trustee all’esito della istituzione di detto Trust.

Il de cuius disponeva tra altro che la nuda proprietà di tutti i suoi beni costituiva il fondo del nascente trust per una durata di 25 anni decorrenti dalla su morte, e, ove quel beneficiario non lo avesse accettato o non avrebbe rispettato le regole gestorie, ivi impresse, allora sarebbe decaduto dal novero dei beneficiari del trust e sostituito indefettibilmente dal “Santuario del Sacro Cuore di Gesù dei Salesiani di Bologna o alternativamente al Santuario Sant’Antonio di Padova”.

Dette disposizioni testamentarie, ivi compreso il trust istituito nel loro rispetto, risulteranno impugnate per asserita nullità, ad opera dei restanti eredi al fine di renderle inefficaci, dopo che, nei modi di rito, l’atto di impugnazione veniva ritualmente notificato al Trustee del trust in discorso, tanto che, egli nonostante la previsione dell’Art. 35 dell’atto istitutivo del trust testamentario prevedesse il rimborso delle spese legali tanto in qualità di chiamato quanto in qualità di attore, e, nonostante ancora, la Legge Regolatrice (TJL) 1984 scelta riconoscesse al Trustee la prerogativa di rivolgersi alla Corte di Jersey ogni qualvolta lo avrebbe ritenuto opportuno per ricevere direttive in ordine a determinati comportamenti di gestione da assumere, per tuziorismo, privilegia senza indugio alcuno, la giurisdizione volontaria del Tribunale di Ancona in luogo di quella naturale di Jersey per ivi sentire accogliere la istanza di autorizzazione a stare in giudizio e l’autorizzazione al conseguente prelievo dal fondo delle relative spese legali (cd Baddoe Order).

Il Tribunale italiano adito accoglie quanto richiesto, limitatamente al primo grado e nei limiti dei parametri professionali vigenti.

RIFLESSIONI

Occorre rammentare, al riguardo, ai fini di un’agile comprensione valoriale della decisione nei cui confronti si riflette, che le norme afferenti la competenza giurisdizionale in tema di trust sono controverse.

In fatti, la competenza giurisdizionale di un trust riflette indefettibilmente il Paese della cui Legge Regolatrice si giovi, potendo, comprensibilmente, essere derogata in favore di un altro Paese con il quale esista una Convenzione, Accordo o Regolamento, come peraltro espressamente chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione chiamata a decidere con la sentenza  n. 14041 del 20/06/2014, ivi stabilendo, viepiù, il principio in virtù del quale, la clausola di proroga della giurisdizione inserita nell’atto istitutivo di un trust vincola tanto il disponente quanto i soggetti del medesimo, a vario titolo, quantunque non personalmente firmatari della clausola, tante volte, quante sono le contestazioni mosse in ordine ai diritti ed obblighi inerenti l’istituto destinatorio e suo funzionamento, escludendo evidentemente dal novero quella clausola (e ove prevista, inefficace) che vincoli anche soggetti, i quali, rispetto al trust, siano o si pongano in posizione di terzietà, ed, ai quali, la paternità della stessa, non sia in alcun modo riconducibile.

Non va sottaciuto come il Supremo consesso del merito, nel ritenere inopponibile la clausola di giurisdizione contemplata nell’atto istitutivo del trust, la quale lede il legittimario, abbia inteso rifarsi precisamente al citato principio e tanto per essere assurto oramai a orientamento consolidato dal momento che altre pronunce di legittimità sono state rese in tal senso, in base al quale, l’erede legittimario assume la qualità di terzo, rispetto alle parti di un contratto stipulato dal dante causa, qualora egli agisca per far valere la inviolabilità della quota di riserva spettante.

L’Art. 5, comma 6 del Regolamento Europeo 44/2001, e, correlativamente la Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, funzionante tra l’Unione Europea e la Confederazione Elvetica, consentono alternativamente di privilegiare giurisdizioni nelle quali tanto il trust quanto il disponente o trustee o beneficiario, abbiano inteso stabilire il proprio domicilio rispetto a quella naturale del Paese della Legge Regolatrice scelta, nulla disponendo, in tema di esclusiva giurisdizione tampoco in tema di volontaria giurisdizione, per la quale ultima, in tema di trust, legittimata appare essere quella naturale ossia quella del paese della Legge Regolatrice.

A tanto in fatti il giudice di legittimità giunge, stabilendo, di contro, che la clausola della competenza giurisdizionale avrebbe potuto essere opposta all’attrice qualora la stessa avesse agito rivendicando la qualità di beneficiario del trust facendo di tal guisa valere i diritti nascenti da tale posizione.

Ad adiuvandum, occorre evidenziare, in questo contesto, come il caso in esame si differenzi dai casi di scuola testè enunciati in ragione della particolarità della domanda sottoposta al vaglio della Corte della Volontaria Giurisdizione del Paese (Italia), nel quale, tanto il trust, quanto i suoi soggetti, domiciliano, in luogo di quella naturale di Jersey paese della Legge Regolatrice dell’istituto interno scelta dal de cuius.

La fattispecie, come noto, non vincola quel giudice privilegiato a occuparsene, dal momento che la domanda non soccorre soggetti terzi rispetto al trust lesi del diritto, ma, esclusivamente soggetti coinvolti e consapevoli che la scelta avrebbe comportato il vincolo della giurisdizione naturale laddove la domanda involga, come il caso di specie, decisioni che solo le prassi delle Corti inglesi realizzano.

Orbene, la peculiarità della decisione del Tribunale di Ancona, per questo, pregevole, insta nell’avere  emesso una decisione tipica della prassi di dette Corti, nello specifico di Jersey, ed, in quanto tale, dimostra indefettibilmente come le corti italiane, ancorchè tardivamente, fino ad ora peraltro ritrose e riluttanti a rendersi competenti in materia di volontaria, abbiano iniziato un nuovo corso dando origine così ad un filone giurisprudenziale fin’ora trascurato, con vivo compiacimento degli addetti ai lavori.

Milano – Lecce, li 07/02/2018

Dr. Vincenzo Crusi

[1] nel caso di specie detta Baddoe Order dalla omonima sentenza: Re Baddoe (Downes v Cottam) 1893, 1 Ch 547, cfr. “Lupoi in Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia, Milano, 2016 (pagg. 117 e 118);  Nel diritto inglese dei trust l’ordine di Beddoe è emesso dalle Corti inglesi a tutela del fiduciario, trustee o rappresentante allorchè debba costituirsi o attivarsi in sede legale per questioni afferenti il patrimonio o il fondo fiduciario, autorizzandone di tal guisa il prelievo delle spese occorrenti dal patrimonio o dal fondo fiduciario gestiti, al fine di scongiurare possibili azioni risarcitorie intentate dai titolari del diritto sentendosi lesi specie in caso di insuccesso dell’azione, in fatti, detta applicazione rappresenta per essi fiduciari l’unico rimedio possibile.