LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA EX L. 147/21 CAMBIA SU BASE VOLONTARIA
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CAMBIO DI ROTTA DEL SENATO SULLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D’IMPRESA CHE DIVENTA SU BASE VOLONTARIA
Il Senato cambia ancora la rotta sulla Composizione Negoziata per la Soluzione della Crisi d’Impresa ex D. L. 118/2021, come convertito nella Legge 147/2021, con l’approvazione definitiva del DDL 2483, Artt. dal 30/ter al 30/sexsies.
Da quanto emerge da queste prime battute si ipotizza la definitiva archiviazione dei sistemi di allerta e di emersione della crisi d’impresa previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ex D. Lgs. 14/2019 ancor prima della loro attuazione.
Ecco allora che le informazioni che il debitore è tenuto ad inserisce nella istituita piattaforma informatica di Unioncamere, ex Art. 3, L. 147/2021, sono disponibili, tanto presso la centrali rischi di Banca d’Italia e le banche dati pubbliche, quanto all’Esperto Negoziatore (figura professionale indipendente istituita con la L. 147/21, Art. 3 e ss.) per gestire le trattative per una possibile soluzione della crisi.
Ma vi è di più; in tal caso, il debitore, che dimostri di riuscire a sostenere il debito, all’esito del test telematico, potrà fare proprio il piano di rateizzazione che il sistema stesso elabora autonomamente e che diviene automaticamente efficace trascorsi trenta giorni senza che il creditore coinvolto si sia opposto.
Queste le nuove modalità di Composizione Negoziata della Crisi d’impresa (CNC) in vigore a partire dal 15 novembre scorso. Un sistema che tende a sganciare e dunque annullare il papocchio dell’invalso sistema di Allerta voluto dalla D. Lgs. 14/2019 (governo Conte), ma fortunatamente non ancora entrato in vigore, alquanto coercitivo e gravoso a discapito della salvaguardia della continuità aziendale vera stella polare del Codice della Crisi ovvero della CNC.
Va osservato tuttavia come questo legislatore (non a caso) stia dando segni di lucidità (insperata per la verità) con l’abbandono di un sistema intransigente e delatorio di emersione della crisi aziendale, tipico di una sottocultura insipiente quindi senza una visione liberale del presente men che meno del futuro, su segnalazione del revisore e dei creditori qualificati, sia pur su dati oggettivi, ad un sistema volontario di emersione della crisi d’impresa peraltro rinviata al 31 dicembre 2023 mediante l’Art. 1 della L. 147/2021, ma che a quanto è dato prendere atto non vedrà mai la luce.
In vero, in occasione del debutto del codice della crisi, chi scrive, ebbe modo di stigmatizzare[1] e denunciare l’inadeguatezza di quell’innovativo quanto invalso sistema dell’allerta nella parte in cui veniva imposto all’imprenditore un termine entro cui rientrare dalla crisi finanziaria salvo sfociare de plano nelle mani dell’OCRI dal quale organismo peraltro non si veniva fuori senza la soluzione della crisi entro un ulteriore termine molto esiguo per la verità che pertanto risultava essere irreversibile in caso di esito negativo.
In breve. La nuova norma prevede:
- all’Art. 30/ter, l’interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d’impresa con la Centrale dei rischi della Banca d’Italia e con le banche dati dell’Agenzia delle entrate, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’agente della riscossione. Quindi l’esperto nominato ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, accede a dette banche dati, previo consenso dall’imprenditore ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed estrae la documentazione e le informazioni necessari per l’avvio o la prosecuzione delle trattative con gli attori della procedura.
- all’Art. 30/ter, la possibilità per i creditori di accedere alla piattaforma telematica nazionale di cui all’articolo 30-ter, comma 1, per inserirvi le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati eventualmente richiesti dall’esperto di cui al medesimo articolo 30-ter, comma 2.
- all’Art. 30-quater, lo scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d’impresa tra l’imprenditore e i creditori;
- all’Art. 30-quinquies, la istituzione di un programma informatico per la sostenibilità del debito e l’elaborazione di piani di rateizzazione automatici nell’ambito della composizione negoziata per la soluzione delle crisi d’impresa;
- all’Art. 30-sexsies, la comunicazione dei creditori qualificati di poter ricorrere alla CNC;
Giova osservare come sulla piattaforma telematica nazionale di cui all’articolo 30-ter, comma 1, sia reso disponibile un programma informatico gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente e che consente all’imprenditore di condurre il test pratico di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.
La novità fra le novità è data dal fatto che ove l’indebitamento complessivo dell’imprenditore non superi l’importo di 30.000 euro e risulti, all’esito dell’elaborazione condotta dal programma di cui al Comma 1, sostenibile la piattaforma processa un piano di rateizzazione il quale sarà comunicato dall’imprenditore ai creditori coinvolti avvertendoli che trascorsi trenta giorni senza il proprio dissenso il piano si intenderà approvato secondo le modalità e i tempi nello stesso indicati. Resta salva l’applicazione delle disposizioni in materia di crediti di lavoro e di riscossione dei crediti fiscali e previdenziali. Restano altresì ferme le responsabilità per l’inserimento nel programma di dati o informazioni non veritieri.
- Le informazioni e i dati da inserire nel programma informatico, le specifiche tecniche per il suo funzionamento e le modalità di calcolo del tasso di interesse applicabile ai crediti rateizzati sono definiti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 30-sexies. – (Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati)
- L’Istituto nazionale della previdenza sociale, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, tramite posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria:
- a) per l’Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
- i) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000;
- ii) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di euro 5.000;
- b) per l’Agenzia delle entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, superiore all’importo di euro 5.000;
- c) per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di euro 100.000, per le società di persone, all’importo di euro 200.000 e, per le altre società, all’importo di euro 500.000.
- Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate:
- a) dall’Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- b) dall’Istituto nazionale della previdenza sociale e dall’Agenzia delle entrate-Riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1.
- La segnalazione di cui al comma 1 contiene l’invito a richiedere la composizione negoziata di cui all’articolo 2 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, se ne ricorrono i presupposti.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano:
- a) per l’Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- b) per l’Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre dell’anno 2022;
- c) per l’Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all’agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022 »
Tuglie, li 01-02-2022
Vincenzo Crusi
[1] (cfr. pubbl. dello stesso autore in Speciali www.fiscoetasse.com, Maggioli Editore “Imprese sotto assedio: alcune note sul codice sulla crisi d’impresa e insolvenza” Pubblicato il 14/04/2019;