L’ISTITUTO GIURIDICO DEL TRUST ALLORCHE’ ISTITUITO CON COGNIZIONE DI CAUSA VINCE LE INCERTEZZE DI CHI LO VORREBBE DEMOLIRE SENZA CONOSCERE LE DINAMICHE DEL DIRITTO

RIFLESSIONI SU SENTENZA NO IPOTECA SU BENI TRUST ANTECEDENTE TRIB LT 18-12-2017 .PDF

sent tr latina 18-12-17 no ipoteca beni trust antecedente

Illegittime le iscrizioni ipotecarie eseguite da Equitalia SpA, ex Art. 77 dpr 602/73, sui beni in trust che il debitore aveva segregato in epoca antecedente, cosi la Sentenza del Tribunale di Latina 2802/17 depositata il 18/12/2017.

In vero, il giudicante, con detta sentenza, ha ribadito, ancora una volta, la nullità dell’azione di Equitalia sebbene ne avesse apprezzato le argomentazioni formulate in tema di nullità d’ufficio per illiceità della causa ex Art. 1344, risultata poi infondata all’esito dell’esame della reale causa concreta del trust in questione, quindi, non elusivo degli artt. 13 e 15 della Convenzione de l’Aja, ratificata con Legge n. 364/89, giacche istituito in ossequio alla meritevolezza della tutela legale ex Art. 1322 “….concorrere nel migliore dei modi possibili al mantenimento e assistenza della propria famiglia”. 

Scorrendo la Sentenza in discorso ci si accorge tuttavia che la esperita azione di Equitalia SpA, nel caso di specie, ha scontato, ancora una volta, il pregiudizio e la conseguente bassa reputazione conferita all’istituto e tanto in ragione del fatto che altre più apprezzabili ed efficaci azioni potevano (e dovevano) essere intentate in luogo di quelle poste in essere dal momento che il trust, di cui si discorre, è stato istituito sì in epoca antecedente rispetto alla iscrizione ipotecaria, per l’effetto risultata illegittima, ma successivamente alla notificazione delle cartelle esattoriali  (e comunque, a tutto voler concedere, successivamente alla formazione dei ruoli esattoriali) le quali formano titolo esecutivo in funzione del quale ogni azione di spossessamento del patrimonio tanto a titolo oneroso quanto, e maggiormente, a titolo gratuito risulta lesiva dei diritti e delle aspettative dei creditori allorché questi ultimi ne dimostrino la fondatezza in sede tribunalizia invocando la revocazione generale ex Art 2901 del C. C. azione, questa, esperibile, entro cinque anni dall’evento diminutivo, da parte del soggetto leso del diritto al quale peraltro incombe l’onere della prova.