CTR LOMBARDIA E LAZIO NO TASSAZIONE TRASFERIMENTI IN ENTRATA NEL TRUST
commento sentenze CTR Lombardia e lazio del 4-1-18 e 4-12-17 no tass trust
SENT CTR LAZIO NO IPOT ECAR SU TRUST 4-12-2017 SENT CTR LOMBARDIA NO IPOTECARIE E CAT SU TRUST 4-1-2018
NON DOVUTE LE IMPOSTE DI REGISTRO IPOTECARIE E CATASTALI IN MISURA PROPORZIONALE SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI DI SEGREGAZIONE IN TRUST PER INSUSSISTENZA DELLA CAPACITA’ CONTRIBUTIVA CONSEGUENTE AL PRESUPPOSTO D’IMPOSTA DEL SOGGETTO COLPITO POTENDO ESIGERE L’AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA FATTISPECIE IN COMMENTO ESCLUSIVAMENTE QUELLE FISSE LASCIANDO AL MOMENTO DELL’EFFETTIVO TRASFERIMENTO AL BENEFICIARIO FINALE IL DIRITTO DI ESIGERE QUELLE PROPORZIONALI.
Questo l’orientamento delle due Superiori Commissioni Tributarie Regionali della Lombardia e del Lazio rispettivamente del 4/1/2018 e del 4/12/2017, le quali, da un lato, non fanno altro che confermare il costante e pressoché unanime orientamento dei giudici del merito, dall’altro, in vero, rafforzano un orientamento finora mediano dei giudici d’Appello e della Suprema Corte come da ultimo con Sentenza n. 21614 del 05/10/2016.
Il ricorso alle CT, è il caso di dire a onore del vero, dimostra che la questione tributaria in ambito trust è spesso discutibile, talvolta controversa e assai distaccata dalla realtà del fenomeno, il quale, utilmente, sta pervadendo esponenzialmente ed efficacemente a ben vedere il mondo dei patrimoni destinati che in quanto tale meriterebbe l’attenzione del legislatore il quale fu attento e pronto, al punto di meritarsi l’appellativo di primo Paese di Diritto Civile, ad adottare la Convenzione de l’Aja del 1989 sul riconoscimento del trust, ratificata poi con la Legge 16 ottobre 1989, n. 364 (Pubblicata nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 261 del 8 novembre 1989), come indolente e pigro per non produrre una Legge sul trust sia in ambito civilistico che tributario lasciando che quest’ultimo venisse affrontato con circolari MEF sottovalutando la portata delle sue funzioni sociali ma anche economiche e, cosa, ancor più grave, non comprendendolo, come idoneo, strumento segregativo innovativo ed efficace per tutelare fini meritevoli di interesse, ma, come piuttosto, strumento elusivo da contrastare in tutte le sue manifestazioni. Tanto inducono a ritenere alcune delle più significative e contrastanti Circolari ministeriali al riguardo, ossia, la 48/E del 6 Agosto 2007 ai fini delle Imposte Dirette e delle Imposte Indirette, la 3/E del 22 Gennaio 2008 ai fini delle Successioni e Donazioni e Vincoli di Destinazione, la 61/E del 27 Dicembre 2010 ai fini dell’interposizione fittizia.
Le circolari MEF, occorre ribadire sapientemente, sono note essere interpretative e come tali fonte di opinioni autoritative non vincolanti alla stregua delle opinioni interpretative di dottrina e giurisprudenza e tanto non potendo attribuire efficacia di legge all’interpretazione ministeriale specie nella ipotesi in cui essa pretenda di dare corpo alla creazione di norme esecutive col vano tentativo di proporle come dettato normativo. In fatti, è pacificamente ritenuto che il giudice sia tenuto ad applicare unicamente le Leggi e i Regolamenti e non anche le circolari, risoluzioni e note, alle quali può solo riconoscersi l’importanza di un utile strumento di orientamento e, laddove emesse per l’attuazione di una Legge, di ricerca della mens legis.
Talvolta (spesso), si è portati a pensare che un trust validamente istituito, secondo la citata Convenzione, fondato per la tutela di interessi meritevoli secondo il programma negoziale, non contrario a norme imperative di ordine pubblico, e per l’effetto, valido per l’ordinamento giudiziario italiano, non sia analogamente valido per l’ordinamento tributario e tanto per le ragioni succintamente esposte in validazione delle quali trust vale elusione.
Ove si consideri che ai fini delle Imposte Dirette un trust autodichiarato (cosi è detto allorchè il disponente sia al contempo anche trustee) ammesso dal nostro ordinamento civilistico per effetto della ratifica della Convenzione de l’Aja, non è parimenti ammesso dall’ordinamento tributario in quanto ritenuto fittizio, quindi inesistente, di tal guisa, le imposte, continuano a gravare sul disponente nonostante le stesse circolari ministeriali, per quanto pleonastico, individuino soggetto passivo d’imposta il Beneficiario del reddito individuato, ci si accorge come controversa e discutibile sia la tassazione dei fenomeni trust, come, ancor più controversa e allarmante sia la questione delle Imposte Indirette ossia quelle che colpiscono la segregazione ovvero il trasferimento degli immobili in trust ritenendo talvolta donazione talaltra vincoli di destinazione, quest’ultima con aliquota massima dell’otto percento in ipotesi di trust di scopo, ambedue i casi con la ulteriore imposta ipotecaria e catastale del tre percento. Come assurda appare ancora la non condivisibile pretesa di Agenzia delle Entrate delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionali ogni qual volta muti il Trustee.
L’imposta in commento, al pari delle altre, vuole il presupposto, vale a dire, una capacità contributiva la quale si manifesta inesorabilmente in capo al soggetto allorché riceva un arricchimento patrimoniale e personale. Nel caso di specie, è appena il caso di dire, così non è. La segregazione di beni mediante trust, non integra il richiamato presupposto d’imposta e tanto in quanto in primis non rappresenta il fine negoziale semmai ne è l’effetto; in secundis non realizza, tampoco provoca, un arricchimento del trustee, il quale, seppur intestatario del bene, rappresenta di fatto il soggetto affidatario dello stesso con l’onere di rendicontazione e amministrazione nell’esclusivo interesse del beneficiario finale al quale è tenuto a trasferirlo al termine del trust, momento sì, questo, indubitabilmente topico, nel quale sorge il presupposto d’imposta che genera la reale capacità contributiva del soggetto colpito; in terzis per la insussistenza dell’animus donandi elemento psicologico necessario affinché possa compiersi una liberalità del disponente sottoponibile sì a tassazione ai sensi dell’ Art. 2, c 49, lettera a), del Decreto Legge n. 262/2006 convertito con modificazioni dalla Legge n. 286 del 24/11/2006 e successiva integrazione con Legge 296 del 27/12/2007.
La sentenza della CTR Lombardia del 04/01/2018 in commento, in vero, coglie nel segno, confermando la sentenza della CTP di Milano impugnata da Agenzia delle Entrate con le censure prive di pregio giuridico e come tali non condivisibili. Analogamente, la sentenza della CTR Lazio del 4/12/2017.
In conclusione giova però evidenziare in questa sede, stante la vexata quaestio sulla assoggettabilità o meno in entrata alle imposte di registro sui trasferimenti immobiliari in trust, che attualmente, val la pena accettare supinamente la imposizione tributaria allorché si tratti di trasferimenti in un trust di famiglia o di protezione, diversamente da quelli di scopo, in quanto soggiacciono alla normativa agevolata delle donazioni e successioni la quale prevede un area di no tax fino a un milione di euro di valore per beneficiario/erede in linea retta (c.d. franchigia) per la quale peraltro, in prospettiva futura, il beneficiario finale ne sarà affrancato.
Milano – Lecce, li 18/01/2018
Dr. Vincenzo Crusi