POSSIBILE LA TRASFORMAZIONE DI SOCIETA’ IN TRUST

la trasformazione eterogenea di società in trus

LA SOCIETA’ IN LIQUIDAZIONE CON BENI IMMOBILI INVENDUTI PUO’ TRASFORMARSI IN TRUST IN ESENZIONE DI IMPOSTE

è quanto emerge dal riformato diritto societario di cui al D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, il quale ha modificato radicalmente l’istituto della trasformazione societaria legittimando così quella eterogenea, estranea anteriforma, ossia quella nella quale il punto di partenza o di arrivo sia un Istituto diverso da quello in trasformazione, alternativamente quelli di cui all’Art. 2500 septies c.c. e Art. 2500 octies c.c. (Fondazione, Associazione non riconosciuta, Consorzio, Società consortile, Comunione di azienda), vietando al contempo espressamente la trasformazione delle Fondazioni bancarie e delle Associazioni riconosciute le quali siano state destinatarie di erogazioni liberali, pubbliche, contributi statali e/o agevolazioni fiscali.

E’ ben vero che nel novero contenuto nell’Art. 2500 c.c. non si intravede l’istituto del Trust tra le fattispecie elencate, ma, analogamente, men che meno si intravede  alcun divieto per esso, potendo di tal guisa ritenere applicabile in via analogica la norma e ciò, anche, in forza del riconoscimento che il Notariato esprime nello studio n. 17 del 2013 con il quale promuove l’ammissibilità della trasformazione eterogenea di società in trust seppur con alcuni accorgimenti e per alcune tipologie di cui all’esposizione successiva.

Tuttavia, se da un lato, è stata conclamata la trasformazione eterogenea di società in trust, per la quale peraltro non può che esprimersi plauso atteso oramai l’indiscusso valore e apprezzamento giuridico che l’istituto del trust riscuote quotidianamente, dall’altro non va sottaciuto il fatto, per il quale, in presenza di una società in trasformazione, al cui interno viva un’attività in esercizio, vi potrebbero essere situazioni che la rendano inopportuna se non addirittura impossibile nella misura in cui poste di bilancio espongano debiti (fornitori, banche, verso terzi, erario, enti previdenziali, dipendenti, etc.) a garanzia dei quali, come noto, soccorrerebbe la fallibilità della società e ciò in forza della sua entificata personalità giuridica, la quale, in siffatta ipotesi, verrebbe sacrificata sull’altare della trasformazione eterogenea in trust, facendo di tal guisa trarre un indebito vantaggio se non addirittura un salvacondotto all’imprenditore disonesto per gli eventuali reati fallimentari che sarebbero potuti ravvisarsi in funzione della procedura fallimentare, il quale imprenditore, non può escludersi in via di principio, l’avrebbe potuta financo preordinare.

Ma a tutto voler concedere, qui in questa sede, va esaltato adeguatamente l’istituto della trasformazione eterogenea in trust nella misura in cui nell’alveo del patrimonio residuino beni immobili, ma anche mobili, i quali attendono di essere liquidizzati, ma che, per un verso o un altro non trovano collocazione sul mercato, o, potrebbe anche essere il caso in cui i soci non intendano porli in vendita e al contempo non intendono mantenere in piedi una struttura societaria per le tante ragioni sia di ordine economico, fiscale, sia, non ultimo, il rischio di vedersi contestare -per quanto difficile atteso l’animus liquidatorio-  una società di comodo.

Per tale situazione, come peraltro per tante altre, soccorre bene la trasformazione eterogenea di società (seppur in liquidazione) in un Trust potendo liberamente far corrispondere la figura dei soci con quella del Disponente e Trustee, nominando Beneficiari del trust i propri discendenti e finché in vita anche essi medesimi.

Un trust cosi configurato risulterebbe essere un Trust Autodichiarato che la convenzione de l’Aja prevede espressamente all’Art. 2;

Tale operazione realizzerebbe perfettamente alcuni vantaggi sia in termini economici di risparmio di imposte, costi fiscali e professionali, sia in termini di segregazione patrimoniale e, per l’effetto di questa, protezione patrimoniale e mantenimento dell’indivisibilità e integrità del patrimonio.

Infatti, eviterebbe, dapprima, la liquidazione e conseguente cancellazione della società, il trasferimento degli asset (fiscalmente rilevante) ai soci, e, ove da questi voluto, l’istituzione dell’Atto di Trust e la ineludibile disposizione nel fondo dei richiamati asset, anch’essa fiscalmente rilevante.

Lecce, Milano 2017

                                                                                                                                        Dr. Vincenzo Crusi*